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- di Lucia Cuozzo
Il protesto è quel procedimento attraverso il quale un notaio, un ufficiale giudiziario o un ufficiale del Comune, dichiarano pubblicamente l'esistenza del mancato pagamento di una somma indicata a titolo di credito, oppure di una cambiale non accettata da parte del trattato. Lo scopo principale del protesto è quello di tutelare il portatore del titolo, garantendogli l'esercizio dell'azione di regresso verso i debitori.
Il protesto è spesso usato a mezzo di prova, in quanto rappresenta un atto pubblico e fa dunque fede fino a querela di falso. Altra funzione - più "emotiva" - del protesto, è rappresentata dalla pressione sul debitore rispetto al pagamento del debito.
I titoli di credito passabili di essere protestati sono: cambiali, tratte accettate, assegni postali e bancari.
Cambiali e protesti. Un atto pubblico come il protesto può costituire la prova dimostrata del mancato pagamento della cambiale all'atto di presentazione. Tale documento redatto da un giudice o da un pubblico ufficiale, costituisce titolo esecutivo per la somma non pagata. Qualora ci si riferisca ad un ammontare parzialmente non pagato, l'azione esecutiva sarà applicata solo alla somma di cui si è debitori.
Il portatore del titolo ha diritto ad esigere:
- la somma di denaro non pagata;
- gli interessi maturati dal giorno della presentazione;
- le spese sostenute per il protesto.
L'azione cambiaria è l'atto che si compie per ottenere il pagamento della cambiale, e può essere diretta (quando si agisce direttamente nei confronti dell'obbligato) o di regresso (quando si agisce verso gli obbligati di regresso, che possono essere il traente, l'emittente e i loro avallanti).
Il procedimento per ingiunzione. Quando ci si trova dinnanzi ad un titolo esecutivo come una cambiale o un assegno per i quali è stato levato il protesto, è possibile attivare il procedimento per ingiunzione, che prevede un provvedimento da parte del giudice (decreto ingiuntivo), che rappresenta legalmente un titolo esecutivo e consente in via immediata l'esecuzione forzata.
Per dare inizio al procedimento di ingiunzione è necessario, però, che ci sia prova scritta dell'esistenza del credito: un contratto, una fattura, un riconoscimento di debito.
Procedimento di cognizione. Il procedimento di cognizione si applica generalmente quando non esistono prove per accertare l'esistenza del proprio credito e non si è in possesso di un titolo esecutivo. Tale procedimento risulta più lungo del procedimento per ingiunzione, poiché rispetta le caratteristiche e i termini di un processo civile: introdotto con atto di citazione, si chiama in giudizio il debitore per consentire al giudice di accertare l'esistenza e l'ammontare del credito e per esigere il pagamento.