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pignoramento_mobiliare

Il pignoramento mobiliare è l’espropriazione forzata di beni mobili in proprietà del debitore.
L’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo, si reca presso l’abitazione del debitore eseguendo una ricerca sui beni del debitore e su tutte le altre proprietà in suo possesso.
Esiste anche la possibilità che l’ufficiale giudiziario proceda col pignoramento avvalendosi dell’ausilio di pubblici ufficiali; inoltre, è l’ufficiale giudiziario stesso che compie la scelta dei beni da espropriare, in base alla loro maggiore o minore velocità di liquidazione.

Il pignoramento non può avvenire su beni considerati impignorabili per motivi di voto o per valore morale (oggetti votivi o la fede nuziale), su beni destinati all’uso quotidiano come gli elettrodomestici, né può essere effettuato al di fuori dell’orario di legge (7:00-21:00). Normalmente i beni soggetti ad espropriazione sono denaro in contanti, preziosi e titoli di credito.
L’ufficiale giudiziario è tenuto anche a comunicare al debitore che non può disporre in alcun modo dei beni sottoposti a pignoramento, poiché destinati a soddisfare il credito dovuto.  

Impignorabili, tranne che per casistiche eccezionali, sono anche stipendi, pensioni, sussidi e indennità. In questi casi esistono però delle eccezioni: ad esempio, quando lo stipendio è destinato agli alimenti dovuti per legge, esso è pignorabile fino ad un terzo della cifra al netto di ritenute, o fino ad un quinto, in caso di debiti nei confronti dello Stato, della Provincia o del Comune.

Ai sensi dell’art. 495 c.p.c., esiste la possibilità di convertire il credito dovuto dal pignoramento in un pagamento rateale. La richiesta, naturalmente, deve essere inoltrata prima che i beni siano disposti alla vendita. Il debitore ha l’obbligo di dichiarare la propria residenza o domicilio presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, in modo tale che tutte le segnalazioni a lui dirette possano essere effettuate dalla cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento mobiliare ha subito la riforma del 2006, in cui è stata introdotta l’evenutalità di effettuare un “pignoramento virtuale”. Questo avviene quando l’ufficiale giudiziario non riesce ad individuare beni idonei ad essere pignorati oppure quando questi sono insufficienti a coprire il debito a cui si è esposti. Il debitore è invitato dall’ufficiale giudiziario a comunicare l’esistenza di beni non presenti nel luogo in cui avviene la visita dell’ufficiale giudiziario. In un tempo limite di 15 giorni, può recarsi presso le sedi dell’ufficiale giudiziario e rilasciare dichiarazione di ulteriori beni eventualmente posseduti. In caso di omissioni, il debitore risponderà penalmente.

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