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La giurisprudenza ha sempre avuto un indirizzo preciso sulla questione della espropriabilità del denaro e dei crediti dello Stato o di Enti Pubblici: tali crediti, disponibili presso le banche con funzioni di tesoreria, si ritenevano destinati ad un uso pubblico e dunque non erano soggetti a pignoramento.
In questo caso si comprende come le P.A. abbiano avuto molta discrezionalità nella gestione del proprio patrimonio e come siano state in grado di contrapporre soluzioni amministrative che ostacolavano, di fatto, l’esecuzione forzata.

Agli Enti Pubblici non è consentito operare direttamente la gestione delle proprie risorse finanziarie: servizi e funzioni come la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese e la custodia di crediti e titoli debbono essere necessariamente a gestione esterna.
Il servizio di tesoreria o di cassa è generalmente affidato ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., che si occupano della gestione delle attività finanziarie.
Dunque, è presso il Tesoriere (ossia la banca che gestisce il credito delle P.A.) che si trovano i crediti degli Enti.
Il pignoramento o l’espropriazione forzata a carico delle Pubbliche Amministrazioni è dunque considerato un pignoramento verso “terzi”, dove terzi ci si riferisce proprio alle banche o poste che fanno da Tesorieri degli Enti.

Il codice di procedura civile all’art. 543 afferma che l’oggetto del pignoramento presso terzi può essere costituito da crediti pecuniari del debitore verso il terzo, oppure beni appartenenti al debitore in possesso del terzo. Ad esclusione dei beni impignorabili, i beni soggetti ad espropriazione degli Enti sono tutti quelli disposti dall’art. 543 (dunque tutto il denaro dell’Ente in custodia presso il Tesoriere), inclusi crediti inesigibili, eventuali o incerti.

L’ostacolo principale nella gestione amministrativa delle P.A. sta nel fatto che il danaro pubblico talvolta non è effettivamente conservato presso il Tesoriere (banca o poste). Normalmente, ai tesorieri spetta soltanto il compito di eseguire operazioni d’ incasso e di pagamento su somme loro non disponibili, perché conservate presso la Tesoreria dello Stato.
Di conseguenza, quando sussistono atti di pignoramento presso Enti Pubblici, il “terzo” chiamato a rispondere per l’espropriazione, in realtà non è detentore di alcuna somma di danaro delle P.A., ma ha il solo compito di gestirne le spese.
Questa questione, risolta dalla modifica alla legge 29 ottobre 1987, ha decretato che;
- i pignoramenti e le espropriazioni presso Enti Pubblici sono disciplinati dal capo III del titolo II del codice di procedura civile, dove l’atto relativo al sequestro può essere notificato dall’Ente o dal Tesoriere;
- il Tesoriere è, nell’atto di pignoramento, identificato come “terzo”: è dunque tenuto a tutti gli obblighi e responsabilità spettanti al ruolo, compreso il vincolare il denaro per cui si procede nelle contabilità speciali;
- rimangono immutate tutte le cause di impignorabilità ed i vincoli di destinazione previsti dalla legge.

L’espropriazione o il pignoramento verso terzi, dunque, è relativa ai crediti che il debitore (l’Ente, nel caso di specie), vanta presso terzi o che si trovano presso terzi.
Come abbiamo visto, però, può avvenire che il terzo, cioè il tesoriere, sia soltanto amministratore di somme di danaro che in realtà sono conservate presso la tesoreria dell’Ente.
In questi casi il terzo è tenuto a rimettere all’Ente gli obblighi derivanti dall’esecuzione, in base al rapporto che lo lega al debitore e al suo ruolo di tesoriere.

Il pignoramento verso gli Enti Pubblici si esegue secondo la prassi giuridica: è necessario che il creditore sia munito di un titolo esecutivo per l’ottenimento di un diritto certo, liquido ed esigibile.
Per quel che concerne le Pubbliche Amministrazioni, si considerano titoli esecutivi:
- le sentenze e i provvedimenti a cui la legge conferisce efficacia esecutiva;
- gli atti ricevuti dal notaio o da altri pubblici ufficiali che descrivono le obbligazioni in denaro dovute.
Il pignoramento di norma si concretizza a seguito della notificazione del titolo e del precetto in forma esecutiva. Nel precetto è indicata l’obbligatorietà di adempiere ai doveri derivanti dal titolo esecutivo entro il termine di 10 giorni, trascorsi i quali si procederà all’esecuzione forzata.
La notifica spetta alla parte inadempiente.
Il pignoramento presso terzi, invece, si ottiene attraverso la notifica di un atto di citazione al terzo e al debitore.

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