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La legge n. 134 dell’agosto del 2012 ha convertito il decreto legge (“decreto sviluppo”) n. 83 del giugno 2012, apportando nuove norme per quanto riguarda la deducibilità delle perdite sui crediti.

Prima di tale innovazione legislativa la procedura di deducibilità era più complessa in quanto dovevano provarsi “con certezza” i crediti che erano divenuti inesigibili, adesso vi sono delle presunzioni ex lege che rendono meno ardua tale prova.
Chi svolge un'attività commerciale, in primo luogo, deve nella redazione del bilancio, a norma dell’articolo 2426 del codice civile, iscrivere i crediti in bilancio a seconda del loro valore di presumibile realizzazione di guisa che la valutazione del credito ai fini del bilancio deve essere effettuata in modo tale da poter registrare situazioni di perdita dovute alla inesigibilità del credito.
Il credito quindi non viene valutato in base al valore del suo realizzo e quindi si dice che è svalutato.

La deducibilità delle perdite sui crediti permette quindi di sottrarre le perdite sui crediti dal reddito, prima del calcolo dell’imposta.
Il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR), recentemente modificato nell’agosto 2012, agli articoli, 101 comma 5, e 106, introduce i nuovi criteri per disciplinare le modalità con cui i crediti devono concorrere al calcolo del reddito ai fini fiscali.
La svalutazione deve tenere conto sia di quelle perdite che si sono manifestate in relazione a crediti divenuti già inesigibili (art. 101 TUIR), e sia di quelle perdite che se pure non ancora concretizzatesi sono di probabile realizzazione (art.106 TUIR).

L’art. 101 TUIR, al comma 5 prescrive che per le perdite sui crediti sono da considerarsi elementi certi e precisi, e non necessitano di essere provati altrimenti:
- il fatto che il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale oppure abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’ art 182 bis della legge fallimentare;
- essere titolari di crediti di modesta entità (credito di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione; credito di importo non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) per i quali siano decorsi sei mesi dal termine per il pagamento del credito stesso;
-la prescrizione del diritto alla riscossione.
L’articolo 106 TUIR, disciplina quei casi in cui la inesiibilità del credito è solo potenziale.

 

Link Utili : TUIR

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