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asta-giudiziaria
Le aste giudiziarie rappresentano il mezzo di attuazione della vendita forzata di un bene. Secondo la legge, un privato cittadino oppure una società che si trovino gravati da debiti insoluti, possono divenire oggetto di procedimento di vendita forzata dei propri beni. In questo modo, i creditori si assicureranno il soddisfacimento dei loro crediti ricavando i diritti sul bene. La vendita del bene può avvenire con e senza “incanto”.
La vendita senza incanto secondo le leggi 28 dicembre 2005 n.263 e 24 febbraio 2006 n.52, è quella che si svolge con le offerte d’acquisto in busta chiusa, depositate presso la Cancelleria del tribunale con indicazione di prezzo offerto, tempi e modalità di pagamento, e viene preferenzialmente adottata se non vi sono opposizioni in merito. Le buste vengono infine aperte in occasione dell’udienza fissata per l’esame delle offerte davanti a tutti i partecipanti alla vendita.Se l’offerta risulta superiore al valore dell’immobile aumentato di u quinto, il giudice la considererà senz’altro accolta. Quando invece il valore d’offerta risulta inferiore, il giudice è bloccato dal procedere con la vendita se il creditore esprime disappunto rispetto ai prezzi proposti.Nel caso in cui vi siano più offerte ritenute valide, partirà un’asta con base il valore dell’offerta più alta: qualora non fosse possibile realizzarla per mancanza di offerenti, il giudice potrà decidere di disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.
La vendita con incanto, invece, si realizza attraverso una gara diretta tra i diversi offerenti: il giudice stabilisce le modalità e i dettagli di vendita, dal prezzo base dell’asta ai tempi di pagamento. Perché le offerte possano essere considerate, è necessario superare il prezzo di base dell’asta. 
La vendita forzata immobiliare possiede in sé un altro effetto, denominato “effetto purgativo o liberatorio della vendita forzata immobiliare”, con il quale si ottiene la cancellazione di tutti i gravami che accorrevano sul debitore, quali pignoralenti, ipoteche ecc. Esiste una normativa (ex art 490 c.p.c.) che impone l’obbligo di pubblicazione degli avvisi di vendita su appositi siti web a partire da almeno 45 giorni antecedenti alla scadenza dei termini di consegna delle offerte.
In questo modo si assicura la partecipazione del più ampio numero possibile di acquirenti, che in modo rapido e completo potranno consultare tutte le informazioni relative all’asta, compresi dati catastali degli immobili in vendita, destinazioni d’uso dei beni e criteri di valutazione della stima fatta.

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