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Il mutuo è un tipo di contratto attraverso il quale la parte definita mutuante consegna una somma di denaro o una quantità di beni al cosiddetto mutuatario.

Quando è sottoscritto dalle parti contemporaneamente, il mutuo può essere concesso attraverso una scrittura privata; mentre si redige un atto pubblico quando la firma del contratto avviene presso un notaio.

La forma dell’atto pubblico è necessaria negli atti che prevedono l’acquisizione dell’ipoteca volontaria come garanzia, richiesta dalla legge anche per attribuire all’atto il requisito di “titolo esecutivo”.

Il mutuo, in questo caso, è a tutti gli effetti un titolo esecutivo, ossia: qualora il debitore dovesse risultare inadempiente rispetto ai suoi obblighi, l’ipoteca potrà garantire al creditore di tornare in possesso di una somma di denaro quantomeno equivalente a quella concessa in mutuo.

Il contratto, letto e firmato, viene seguito dalla consegna al mutuatario di un assegno pari all’importo del mutuo concesso.

Specificità fondamentali del contratto di mutuo sono:

- il tasso di interesse, che determina la tipologia di contratti di mutuo attualmente presenti sul mercato (tasso fisso o tasso variabile);

- la durata;

- il tipo di garanzia ulteriore a quella ipotecaria (si può stabilire, ad esempio, che un altro soggetto garantisca per il pagamento delle rate - soggetto a cui la banca potrà far riferimento in caso di mancato pagamento del debitore).

In caso di inadempimento del pagamento, il mutuatario può chiedere la risoluzione del contratto e in ogni caso il risarcimento del danno al debitore.

Un ritardo nel pagamento di oltre 180 giorni fa scattare da parte del mutuatario la condizione di mancato pagamento, e la banca o l’istituto di credito possono richiedere al debitore il pagamento delle spese legali, coperture assicurative, eventuali rimborsi spese e interessi di mora, prima di provvedere al rimborso delle rate non pagate secondo un piano di ammortamento stabilito.

Qualora il contratto di mutuo fosse stipulato attraverso un atto pubblico notarile e ci fossero le garanzie di un’ipoteca, la riscossione del debito potrà avvenire mediante pignoramento e vendita all’asta del bene eventualmente ipotecato.

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