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Il beneficio del termine rappresenta la data limite stabilita a favore del creditore o del debitore per l’adempimento di una obbligazione.
La decadenza dal beneficio del termine si verifica quando il debitore, a causa di ritardi nel pagamento o altre inadempienze contrattuali, perde il diritto alla  rateizzazione ed è obbligato, qualora il finanziatore lo esigesse, a versare immediatamente l’ammontare del debito residuo in un’unica soluzione.
Il ritardato pagamento (quando ricorre per almeno sette volte, non necessariamente consecutive) o altra inadempienza, possono essere causa di richiesta della risoluzione del contratto da parte della banca o del finanziatore.
Anche l’ipoteca eventualmente iscritta come garanzia delle obbligazioni per un prestito o un contratto di mutuo stipulato, si estingue nel momento in cui si estinguono le obbligazioni. In questo caso, il creditore rilascia una quietanza al debitore che confermi la data di estinzione dell’obbligazione, da trasmettere anche al conservatore (il conservatore è colui che detiene il registro sul quale è iscritta l’ipoteca, che va dunque cancellata nel momento in cui si estingue).
Ai sensi del decreto legislativo n.122 del 20 giugno 2005, in nessun caso il mutuatario è tenuto a pagare un compenso, una penale o altre forme di retribuzione a favore del mutuante per aver estinto anticipatamente il mutuo o il finanziamento.
Per garantirsi dalla decadenza del beneficio del termine (che è comunque un elemento accidentale del contratto), una soluzione è di vietare alla banca, in fase di stipula del contratto per un finanziamento o mutuo, la possibilità di richiedere l’immediato rimborso del debito successivo a qualche ritardo sul pagamento delle rate.
E’ importante fare attenzione al Capitolo sulle Condizioni Generali di un contratto di finanziamento, poiché è lì che sono trattate le clausole relative al “beneficio del termine”. Talvolta, le generiche specificazioni (evidentemente disposte per procurarsi pretesti che possano autorizzare un’azione legale in caso di ritardo di pagamenti o a volte anche prima) possono essere fonte di ambiguità e di gravi conseguenze per il debitore.

Anche un’ipoteca o un semplice protesto, oppure una riduzione del proprio patrimonio dovuta alla donazione di un’abitazione ai propri figli, ad esempio,  se precisato dalle disposizioni in materia di beneficio del termine, possono determinare la decadenza di quest’ultimo e dunque generare l’obbligo per il debitore di versare in una sola rata tutto l’ammontare del debito rimanente.

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