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L’ipoteca è una garanzia di possesso di un bene immobile o mobile che il debitore fornisce nel momento in cui richiede un prestito, un mutuo o un finanziamento.
Qualora il debito non venisse rimborsato, la banca ha il diritto di rivalersi sul bene offerto a garanzia, saldando il credito da percepire con il ricavato della vendita del bene.


Le ipoteche sono iscritte nel “Registro degli immobili” a cui fa riferimento per localizzazione il bene ipotecato. La normale durata di un’ipoteca iscritta nel registro degli immobili è di 20 anni. Allo scadere di questo termine, l’ipoteca è automaticamente estinta.

Può accadere, però, che si voglia operare la cancellazione dell’ipoteca poiché la durata del mutuo è inferiore a 20 anni.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Bersani bis, convertito nella legge 40/2007, per ottenere la cancellazione dell’ipoteca a seguito del rimborso integrale del mutuo presso la banca, bisognava stipulare (e dunque pagare) un atto notarile contenente il consenso della banca alla cancellazione dell’ipoteca. Con questo procedimento si otteneva quindi l’esecuzione materiale della cancellazione da parte dell’Agenzia del Territorio.

Sebbene la suddetta procedura rimane ancora valida, attualmente, grazie alla legge 40/2007, la cancellazione dell’ipoteca avviene automaticamente e gratuitamente a seguito dell’estinzione del mutuo, che siano o no passati i canonici 20 anni della durata dell’ipoteca.

Essa infatti, si estingue entro 30 giorni dall’avvenuto rimborso del prestito, senza la necessità di stipulare alcun atto notarile.

E’ importante sottolineare, però, che questa procedura è valida soltanto per le ipoteche cosiddette “volontarie”, quelle basate, cioè, su un contratto fra il debitore (o il terzo datore di ipoteca) e il creditore, oppure quelle facenti fede a un atto unilaterale, ossia un negozio giuridico stipulato da una sola parte. 

Al contrario, la procedura non si applica per le ipoteche legali o giudiziali.

Qualora dovessero sussistere delle valide e provate motivazioni da parte della banca o dell’ente creditore, è possibile non applicare la cancellazione dell’ipoteca nelle modalità sopra-riportate.

La banca, dunque, comunicherà, entro il termine di trenta giorni, le motivazioni per le quali non è possibile attuare la cancellazione dell’ipoteca.

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